Nella giornata di venerdì 26 giugno, la Polizia Locale del Comune di Seregno ha eseguito il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Monza e della Brianza ha disposto, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la sospensione per 15 giorni dell’attività di un esercizio di vicinato ubicato a Seregno. Il titolare è stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni
La decisione
Il provvedimento è stato adottato quale misura di prevenzione a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché della salute e dell’incolumità dei minori, a seguito di un’articolata attività di accertamento svolta dalla Polizia Locale di Seregno.
In particolare, nella serata del 16 maggio 2026, gli agenti hanno sorpreso tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 ed i 15 anni, mentre acquistavano e consumavano bevande alcoliche all’interno dell’esercizio commerciale.
Le successive attività di verifica ed approfondimento hanno consentito di accertare l’effettiva vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai tre minorenni. Gli accertamenti evidenziavano inoltre gravi anomalie nell’emissione degli scontrini fiscali, recanti data e orario non corrispondenti al momento della vendita, circostanza oggetto di ulteriori valutazioni da parte degli organi competenti.
Nel corso dell’istruttoria amministrativa è stato inoltre accertato che il titolare dell’esercizio non aveva provveduto a verificare correttamente l’età degli acquirenti mediante l’esibizione di un valido documento di identità, consentendo così la vendita di alcolici a soggetti infra sedicenni, in violazione della normativa vigente.
I precedenti
Il Questore ha considerato che lo stesso esercizio era già stato destinatario di analoghi provvedimenti di sospensione per fatti della stessa natura: una prima sospensione durante la precedente gestione e una successiva sospensione, in data 13 febbraio 2026, nei confronti dell’attuale titolare. Tali precedenti non hanno tuttavia prodotto alcun effetto deterrente, essendo stata accertata la reiterazione delle medesime condotte illecite.
Alla luce della reiterazione delle violazioni e della concreta esposizione dei minori ai rischi derivanti dal consumo di bevande alcoliche, il Questore ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall’art. 100 T.U.L.P.S., norma che attribuisce all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza il potere di sospendere l’attività degli esercizi pubblici quando la loro conduzione costituisca un concreto pericolo per l’ordine, la sicurezza e la salute pubblica.
La sospensione dell’attività per quindici giorni costituisce pertanto una misura di carattere preventivo e cautelare, finalizzata ad interrompere situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza collettiva e ad indurre il gestore al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela, in particolare, dei minori.
